È considerato luogo di stanza il luogo dove di regola il veicolo è custodito durante la notte dopo l’uso.
Il domicilio del detentore vale come luogo di stanza:
per i veicoli utilizzati durante la settimana fuori del Cantone di domicilio del detentore e ricondotti a fine settimana, in media almeno due volte al mese;
per i veicoli utilizzati alternativamente durante meno di nove mesi consecutivi in più Cantoni;
per i veicoli il cui periodo di stanza è uguale sia all’esterno sia all’interno del Cantone di domicilio del detentore.
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