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Commenti: Art. 5d | Omnilex
Law
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Art. 5d
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Art. 5e
Art. 5d
741.51
OAC
Federal Council Ordinance
1 gen 1977
Fonte originale
Il riconoscimento è concesso dall’autorità del Cantone nel quale il medico o lo psicologo svolge prevalentemente la sua attività.
L’autorità cantonale può prescrivere che l’attestazione di cui all’articolo 5
b
capoverso 1 lettera b sia effettuata elettronicamente.
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OAC · Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli
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