I Cantoni organizzano corsi d’educazione stradale conformemente all’articolo 25 capoverso 3 lettera e LCStr.1
I partecipanti ai corsi devono essere indotti, mediante una formazione complementare adeguata, a comportarsi correttamente nella circolazione.2
Possono essere convocati a partecipare ad un corso di insegnamento delle norme della circolazione i conducenti di veicoli a motore, di ciclomotori e di velocipedi che ripetutamente hanno compromesso la sicurezza del traffico violando norme della circolazione. La convocazione è ordinata dalle autorità competenti per la revoca delle licenze di condurre.
Oltre all’obbligo di frequentare un corso sulle norme della circolazione, possono essere decisi altri provvedimenti (ammonimento, revoca della licenza, divieto di circolare).3
Le spese del corso vanno a carico dei partecipanti.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853). ↩
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