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Art. 27e

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale

Per organizzare la formazione complementare è necessaria un’autorizzazione. L’autorità competente del Cantone in cui ha sede il richiedente la rilascia se constata che questi:1

  1. 2 dispone dei locali e delle piazze d’istruzione nonché del materiale didattico per garantire uno svolgimento senza pericoli della formazione complementare e il raggiungimento degli obiettivi;
  2. può impiegare almeno quattro animatori; gli animatori che impartiscono la formazione complementare ai titolari della licenza di condurre in prova della categoria A devono inoltre disporre di una formazione di maestro conducente per motoveicoli;
  3. dispone di un’assicurazione responsabilità civile sufficiente e di un’assicurazione casco totale per i veicoli dei partecipanti ai corsi;
  4. offre pubblicamente i corsi di formazione complementare; sono esclusi i corsi di formazione complementare dell’esercito;
  5. 3 .
  6. dispone di un sistema di garanzia della qualità secondo l’articolo 27f .

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).

  3. Abrogata dalla cifra I dell’O del 14 dic. 2018, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).

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