Al termine della formazione complementare l’organizzatore deve rilasciare ai partecipanti un attestato di partecipazione sulla base del modulo di cui all’allegato 4a e informarne in via elettronica l’autorità cantonale.
L’organizzatore dei corsi che attesta la partecipazione alla formazione complementare deve essere in grado di fornire all’autorità d’ammissione, per cinque anni, informazioni relative a cognome, nome, indirizzo e numero della licenza di condurre dei partecipanti.
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