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Art. 27d

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. Al termine della formazione complementare l’organizzatore deve rilasciare ai partecipanti un attestato di partecipazione sulla base del modulo di cui all’allegato 4a e informarne in via elettronica l’autorità cantonale.
  2. L’organizzatore dei corsi che attesta la partecipazione alla formazione complementare deve essere in grado di fornire all’autorità d’ammissione, per cinque anni, informazioni relative a cognome, nome, indirizzo e numero della licenza di condurre dei partecipanti.

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