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Art. 24c

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale

Nella licenza di condurre devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni:

  1. il permesso di trasportare professionalmente persone secondo l’articolo 25 con indicazione della categoria, sottocategoria o categoria speciale del veicolo con cui possono essere effettuati i trasporti;
  2. il permesso di condurre filobus secondo l’articolo 17 capoverso 3 dell’ordinanza del 6 luglio 19511sulle filovie;
  3. il permesso di far uso del segno distintivo «medico/urgente» concesso ai medici designati per il servizio d’urgenza su proposta della società cantonale dei medici;
  4. 2 il permesso, per i titolari della sottocategoria C1, di condurre autoveicoli dei servizi antincendio il cui peso totale è superiore a 7500 kg, indipendentemente dal numero di posti, a condizione di aver superato l’esame di guida con un autoveicolo dei servizi antincendio il cui peso effettivo è superiore a 7500 kg o con un autocarro per la scuola guida della categoria C;
  5. 3 il certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci giusta l’ordinanza del 15 giugno 20074sull’ammissione degli autisti, con indicazione della categoria o sottocategoria con la quale possono essere effettuati i trasporti e della durata di validità.

Footnotes

  1. RS 744.211

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).

  3. Introdotta dalla cifra I dell’O del 22 ott. 2008 (RU 2008 5569). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2007 3533).

  4. RS 741.521

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