Nella licenza di condurre devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni:
- il permesso di trasportare professionalmente persone secondo l’articolo 25 con indicazione della categoria, sottocategoria o categoria speciale del veicolo con cui possono essere effettuati i trasporti;
- il permesso di condurre filobus secondo l’articolo 17 capoverso 3 dell’ordinanza del 6 luglio 19511sulle filovie;
- il permesso di far uso del segno distintivo «medico/urgente» concesso ai medici designati per il servizio d’urgenza su proposta della società cantonale dei medici;
- 2 il permesso, per i titolari della sottocategoria C1, di condurre autoveicoli dei servizi antincendio il cui peso totale è superiore a 7500 kg, indipendentemente dal numero di posti, a condizione di aver superato l’esame di guida con un autoveicolo dei servizi antincendio il cui peso effettivo è superiore a 7500 kg o con un autocarro per la scuola guida della categoria C;
- 3 il certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci giusta l’ordinanza del 15 giugno 20074sull’ammissione degli autisti, con indicazione della categoria o sottocategoria con la quale possono essere effettuati i trasporti e della durata di validità.