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Art. 24b

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. Al titolare della licenza di condurre in prova che non abbia seguito la formazione complementare durante il periodo di prova, l’autorità cantonale rilascia un permesso di guida limitato alla giornata di formazione complementare, se intende recuperarla e presenta l’attestato di iscrizione di un organizzatore di corsi riconosciuto.
  2. Al titolare della licenza di condurre in prova che non abbia seguito la formazione complementare né durante il periodo di prova né più tardi e intenda condurre solo veicoli delle categorie speciali e della sottocategoria A1, l’autorità d’ammissione può rilasciare, su richiesta:
    1. la licenza di condurre definitiva delle categorie speciali;
    2. la licenza di condurre definitiva della sottocategoria A1, a condizione che ne fosse già in possesso.

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