Una licenza di condurre rilasciata prima del 1° aprile 2003 per la guida di motoveicoli della categoria A1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre motoveicoli della nuova categoria A con potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg. Questa limitazione viene abrogata su richiesta del titolare della licenza se questi ha superato l’esame pratico di conducente con un motoveicolo conforme ai requisiti previsti per i veicoli per gli esami della categoria A. L’autorità di ammissione rilascia la corrispondente licenza per allievo conducente.
I titolari della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre della categoria A limitata a 25 kW sono autorizzati alla guida di motoveicoli con potenza del motore compresa tra 25 e 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto compreso tra 0,16 e 0,20 kW/kg. Chi intende guidare tali veicoli deve richiedere all’autorità di ammissione l’iscrizione della corrispondente autorizzazione nella licenza di condurre.
I titolari della licenza per allievo conducente della categoria A limitata a 25 kW ottengono, dopo aver superato l’esame di conducente, la categoria A limitata a motoveicoli con potenza del motore di non oltre 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto di non oltre 0,20 kW/kg.
Per l’abrogazione della limitazione della potenza di cui all’articolo 24 capoverso 5 è computata l’intera durata del possesso della categoria A limitata a 25 kW.
I titolari della licenza per allievo conducente della categoria A limitata a 25 kW devono svolgere l’esame pratico con un motoveicolo che soddisfi i requisiti anteriori per i veicoli per gli esami.
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