Alle persone che presentano per la prima volta una domanda per una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone e che non soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal nuovo diritto, l’autorità cantonale può rilasciare una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone se sono soddisfatti i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente e la domanda è stata presentata prima dell’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza.
L’autorità cantonale può decidere di non revocare la licenza di condurre secondo l’articolo 16d capoverso 1 lettera a LCStr alle persone che non soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal nuovo diritto se tali persone soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente e non hanno commesso infrazioni alle norme della circolazione stradale riconducibili alla non conformità con i nuovi requisiti minimi.
Ai titolari di un permesso per il trasporto professionale di persone o di una licenza di condurre secondo i gruppi medici del diritto previgente che soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente ma non quelli del nuovo diritto, l’autorità cantonale può:
rilasciare permessi o licenze di condurre per altre categorie dello stesso gruppo medico o di un gruppo di livello inferiore tra quelli del diritto previgente;
rilasciare permessi o licenze di condurre per altre categorie di un gruppo medico di livello superiore tra quelli del diritto previgente, se la domanda è stata presentata prima dell’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza.
Le perizie mediche e psicologiche secondo il diritto previgente devono essere riconosciute da tutti i Cantoni entro il 31 dicembre 2018 se, in conformità con l’articolo 11c capoverso 3 del diritto previgente, sono redatte da un soggetto designato dall’autorità cantonale e non risalgono a più di un anno prima.
I moduli 4–6 dei corsi di aggiornamento in medicina del traffico della SSML frequentati dal 1° luglio 2010 sono validi per il riconoscimento di cui all’articolo 5b .
I medici di livello 1 possono continuare a effettuare gli esami di cui all’articolo 27 capoverso 1 lettera b fino al 31 dicembre 2017 secondo il diritto previgente senza riconoscimento dell’autorità cantonale di cui all’articolo 5abiscapoverso 1 lettera a.
Fino al 31 dicembre 2019, le autorità cantonali possono incaricare di effettuare esami medici di idoneità alla guida di competenza di un medico di cui all’articolo 5abiscapoverso 1 anche persone prive dell’apposito riconoscimento o riconoscere i risultati del relativo esame, se:
la persona incaricata ha eseguito finora tali esami; e
la persona da esaminare ha dovuto attendere eccessivamente a lungo l’esecuzione dell’esame a causa della mancanza di personale medico in possesso di apposito riconoscimento.
I risultati di esami effettuati in virtù del capoverso 7 da medici privi di riconoscimento secondo l’articolo 5abiscapoverso 1 non devono essere riconosciuti da autorità cantonali diverse da quella del Cantone di domicilio del titolare della licenza di condurre.
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