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Art. 151j

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. Alle persone che presentano per la prima volta una domanda per una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone e che non soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal nuovo diritto, l’autorità cantonale può rilasciare una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone se sono soddisfatti i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente e la domanda è stata presentata prima dell’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza.
  2. L’autorità cantonale può decidere di non revocare la licenza di condurre secondo l’articolo 16d capoverso 1 lettera a LCStr alle persone che non soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal nuovo diritto se tali persone soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente e non hanno commesso infrazioni alle norme della circolazione stradale riconducibili alla non conformità con i nuovi requisiti minimi.
  3. Ai titolari di un permesso per il trasporto professionale di persone o di una licenza di condurre secondo i gruppi medici del diritto previgente che soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente ma non quelli del nuovo diritto, l’autorità cantonale può:
    1. rilasciare permessi o licenze di condurre per altre categorie dello stesso gruppo medico o di un gruppo di livello inferiore tra quelli del diritto previgente;
    2. rilasciare permessi o licenze di condurre per altre categorie di un gruppo medico di livello superiore tra quelli del diritto previgente, se la domanda è stata presentata prima dell’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza.
  4. Le perizie mediche e psicologiche secondo il diritto previgente devono essere riconosciute da tutti i Cantoni entro il 31 dicembre 2018 se, in conformità con l’articolo 11c capoverso 3 del diritto previgente, sono redatte da un soggetto designato dall’autorità cantonale e non risalgono a più di un anno prima.
  5. I moduli 4–6 dei corsi di aggiornamento in medicina del traffico della SSML frequentati dal 1° luglio 2010 sono validi per il riconoscimento di cui all’articolo 5b .
  6. I medici di livello 1 possono continuare a effettuare gli esami di cui all’articolo 27 capoverso 1 lettera b fino al 31 dicembre 2017 secondo il diritto previgente senza riconoscimento dell’autorità cantonale di cui all’articolo 5a biscapoverso 1 lettera a.
  7. Fino al 31 dicembre 2019, le autorità cantonali possono incaricare di effettuare esami medici di idoneità alla guida di competenza di un medico di cui all’articolo 5a biscapoverso 1 anche persone prive dell’apposito riconoscimento o riconoscere i risultati del relativo esame, se:
    1. la persona incaricata ha eseguito finora tali esami; e
    2. la persona da esaminare ha dovuto attendere eccessivamente a lungo l’esecuzione dell’esame a causa della mancanza di personale medico in possesso di apposito riconoscimento.
  8. I risultati di esami effettuati in virtù del capoverso 7 da medici privi di riconoscimento secondo l’articolo 5a biscapoverso 1 non devono essere riconosciuti da autorità cantonali diverse da quella del Cantone di domicilio del titolare della licenza di condurre.

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