I titolari di una licenza di condurre in prova che non hanno seguito la formazione complementare entro 12 mesi dal rilascio di detta licenza sono puniti con la multa fino a 300 franchi.
Il capoverso 1 non è applicabile se la persona dimostra di non essere stata oggettivamente in grado di seguire la formazione complementare. Ciò vale in particolare se:
non ha potuto condurre veicoli a motore per revoca della licenza di condurre;
ha trascorso un periodo all’estero a scopo di formazione o perfezionamento;
non soddisfaceva i requisiti di idoneità alla guida di cui all’articolo 14 capoverso 2 LCStr; o
ha prestato servizio militare in ferma continuata ai sensi dell’ordinanza del 22 novembre 20171concernente l’obbligo di prestare servizio militare.