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Art. 147

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. Chi conduce con una licenza di condurre straniera, o fa uso di un veicolo provvisto di licenza di circolazione straniera e targhe straniere, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe svizzere,

chi conduce un ciclomotore, una motoleggera, un motoveicolo fino a 125 cm3di cilindrata o un rimorchio in provenienza dall’estero, senza licenza di circolazione e senza targhe, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe svizzere,

chi conduce un veicolo straniero non provvisto del segno distintivo del paese d’immatricolazione,

è punito con la multa.1 2. .2.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).

  2. Abrogato dalla cifra II dell’O del 7 apr. 1982, con effetto dal 1° giu. 1982 (RU 1982 535).

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