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Art. 123

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. Le autorità penali notificano alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio del contravventore:
    1. le denunce per infrazioni alle norme della circolazione stradale;
    2. su richiesta, nei singoli casi, le condanne per infrazioni alle norme della circolazione stradale.1
  2. L’autorità competente in materia di circolazione stradale distrugge le notificazioni concernenti denunce e condanne giusta il capoverso 1 se è accertato che queste non danno luogo ad alcuna misura.2
  3. Se un’autorità penale viene a conoscenza di fatti che possono comportare un rifiuto o una revoca della licenza, come ad esempio casi di malattia gravi o di tossicomania, lo comunica all’autorità competente in materia di circolazione stradale.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

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