L’UDSC fissa con i Cantoni le norme da applicare per il controllo posticipato dell’imposizione doganale e dell’avvenuta tassazione secondo la LIAut1, nonché per la tenuta dei controlli in generale. Esso è autorizzato ad effettuare le rispettive verifiche.
In caso di immatricolazione provvisoria di veicoli per i quali non vi è stata un’imposizione doganale o una tassazione, i Cantoni consegnano al Controllo federale dei veicoli i documenti relativi all’esenzione, richiesti dall’UDSC. D’intesa con il Controllo federale dei veicoli l’UDSC può prevedere un sistema elettronico di trasmissione delle informazioni.