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Art. 122

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. L’UDSC fissa con i Cantoni le norme da applicare per il controllo posticipato dell’imposizione doganale e dell’avvenuta tassazione secondo la LIAut1, nonché per la tenuta dei controlli in generale. Esso è autorizzato ad effettuare le rispettive verifiche.
  2. In caso di immatricolazione provvisoria di veicoli per i quali non vi è stata un’imposizione doganale o una tassazione, i Cantoni consegnano al Controllo federale dei veicoli i documenti relativi all’esenzione, richiesti dall’UDSC. D’intesa con il Controllo federale dei veicoli l’UDSC può prevedere un sistema elettronico di trasmissione delle informazioni.

Footnotes

  1. RS 641.51

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