Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all’autorità d’ammissione o a un ufficio da questa designato:
un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l’allegato 4;
un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell’articolo 10;
una fotografia attuale formato passaporto 35×45 mm o una fotografia attuale in formato digitale, purché l’autorità cantonale lo consenta.
Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell’Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido:
a. gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base seguenti e non hanno ancora compiuto 18 anni:
1. «autista di veicoli pesanti AFC»,
2. «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»,
3. «meccatronico d’automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»;
b. gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC».
Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d’identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d’identità in particolare:
tutti i tipi di passaporto e la carta d’identità secondo l’ordinanza del 20 settembre 20021sui documenti d’identità;
i passaporti e le carte d’identità rilasciati dallo Stato di provenienza o d’origine;
tutte le carte di soggiorno rilasciate da un’autorità svizzera competente secondo la legge federale del 16 dicembre 20052sugli stranieri e la loro integrazione e nel quadro dell’esecuzione della legge del 26 giugno 19983sull’asilo;
i documenti di viaggio validi rilasciati dalla Segreteria di Stato della migrazione secondo l’ordinanza del 14 novembre 20124concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV):
1. titolo di viaggio per rifugiati di cui all’articolo 3 ODV rilasciato ai sensi dell’articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 19515sullo statuto dei rifugiati,
2. passaporto per stranieri di cui all’articolo 4 ODV rilasciato ad apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19546sullo statuto degli apolidi, a stranieri sprovvisti di documenti di viaggio titolari di un permesso di dimora B o di un permesso di domicilio C e a persone ammesse provvisoriamente.
La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l’identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all’autorità di ammissione.
Se presentata dopo l’annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all’articolo 5c attestante l’idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima.