(art. 103 cpv. 3, 126 cpv. 2, 127 cpv. 5 lett. b, 145 cpv. 2, 147 cpv. 3, 149 cpv. 2, 153 cpv. 2, 157 cpv. 3, 160 cpv. 2, 163 cpv. 2, 169, 174 cpv. 2, 178 cpv. 5, 179 cpv. 6, 189 cpv. 3, 199 cpv. 2, 201 cpv. 2, 214 cpv. 4)
L’efficacia prescritta per gli impianti di frenatura si riferisce alla distanza di frenata o alla decelerazione totale media.
All’inizio del controllo gli pneumatici devono essere freddi. L’efficacia di frenatura prescritta deve essere ottenuta senza che le ruote si blocchino, senza che il veicolo abbandoni la traiettoria e senza vibrazioni anomale. La strada deve essere orizzontale.
La distanza di frenata è la distanza percorsa dal veicolo tra il momento in cui il pedale del freno è azionato e quello in cui il veicolo si ferma; la velocità iniziale è la velocità al momento in cui è azionato il pedale del freno.
La decelerazione totale media è la diminuzione media della velocità in m/s2sul tratto percorso fra il momento in cui è esercitata la forza di frenata massima alla fine del tempo di risposta e quello in cui il veicolo si ferma.
Per le velocità sono impiegate le abbreviazioni seguenti:
v1 = velocità iniziale
v2 = velocità prescritta
vmax = velocità massima per costruzione
Per il controllo dell’efficacia dei freni a freddo la temperatura misurata sui dischi dei freni o all’esterno del tamburo non deve superare 100 °C e quella misurata sulla scatola di freni completamente incorporati e freni a bagno d’olio non deve superare 50 °C. La misurazione è eseguita su veicolo carico. La ripartizione dei pesi sugli assi deve essere conforme alle indicazioni del costruttore. Ogni controllo è ripetuto a veicolo vuoto.
Il controllo è eseguito alla velocità indicata per la rispettiva categoria del veicolo. Deve essere raggiunta l’efficacia minima di frenatura prescritta per ciascuna categoria.
131 Preparazione Per il controllo del comportamento dell’impianto dei freni di servizio a caldo, i freni del veicolo carico devono essere condizionati con frenate ripetute come segue:
| M | 80 % v | ½ v | 55 s | 15 |
|---|
| Categoria del veicolo | v | v | Intervallo massimo | Numero cicli |
|---|---|---|---|---|
| M | 80 % v | ½ v | 45 s | 15 |
| M | 80 % v | ½ v | 55 s | 15 |
| N | 80 % v | ½ v | 55 s | 15 |
| M | 80 % v | ½ v | 60 s | 20 |
| T, C | 80 % v | ½ v | 60 s | 20 |
| a scelta, se v | 0,05 v | 18 | ||
| Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore Ruota anteriore / freni combinati | 70 % v | ½ v | 1000 m | 10 |
| Ruota posteriore | 70 % v |
132 Controllo dell’efficacia
Il controllo dell’efficacia deve avvenire immediatamente dopo. L’efficacia di frenatura non deve essere inferiore al 60 per cento dell’efficacia registrata per la frenata a freddo. Rispetto alle esigenze prescritte per tale frenata, non deve scendere al di sotto dei seguenti valori:
132.1 Veicoli della categoria M1: 75 per cento;
132.2 Veicoli delle categoria M2, M3, N, T e C: 80 per cento;
132.3 Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore: 65 per cento.
I rallentatori di trattori e veicoli delle categorie N e M2devono raggiungere una decelerazione media di almeno 0,5 m/s2. I rallentatori di autobus della categoria M3(esclusi gli autobus della categoria I) e di veicoli della categoria N3autorizzati a trainare rimorchi della categoria O4devono raggiungere una decelerazione media di almeno 0,6 m/s2. Per il controllo occorre scegliere il rapporto del cambio grazie al quale la velocità si avvicina il più possibile a 30 km/h quando il numero dei giri corrisponde alla potenza utile massima del motore e non supera il regime massimo prescritto dal costruttore. La decelerazione media deve essere determinata in funzione del tempo e della variazione della velocità.
Tutti i veicoli il cui impianto di frenatura dipende almeno parzialmente da una fonte di energia (aria compressa, idraulica) devono soddisfare le seguenti condizioni: 151 In caso di frenata di emergenza, il tempo che intercorre tra il momento in cui s’inizia ad azionare il freno e quello in cui la decelerazione del veicolo, la forza frenante in corrispondenza dell’asse più sfavorito o la pressione misurata al cilindro del freno più sfavorito raggiunge il livello corrispondente all’efficienza prescritta, non deve superare 0,6 secondi. 152 … 153 La misurazione è eseguita conformemente alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 13, del regolamento UNECE n. 13-H o del regolamento (UE) n. 167/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/68.
I serbatoi e le fonti di energia devono soddisfare i requisiti di controllo del regolamento UNECE n. 13, del regolamento UNECE n. 13-H o del regolamento (UE) n. 167/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/68.
Il controllo di veicoli equipaggiati con freni a inerzia consiste in una prova di guida pratica volta a valutare il comportamento generale di frenata (controllo dinamico), nella verifica del dispositivo a inerzia e nel controllo dell’efficacia. L’efficacia di frenatura si fonda sul numero 22.
I dispositivi antibloccaggio automatico (ABS) degli autoveicoli e i relativi rimorchi devono soddisfare il regolamento (UE) 2019/2144, il regolamento UNECE n. 13, il regolamento UNECE n. 13-H o il regolamento (UE) n. 167/2013 e il regolamento delegato (UE) 2015/68. I dispositivi antibloccaggio automatico (ABS) dei motoveicoli devono soddisfare il regolamento (UE) n. 168/2013 e il regolamento delegato (UE) n. 3/2014 o il regolamento UNECE n. 78.
Per quanto riguarda i veicoli della categoria M1adibiti a uno scopo speciale (regolamento (UE) 2018/858) e costruiti sulla base di veicoli di un’altra categoria, è sufficiente che soddisfino le esigenze in materia di freni applicabili al veicolo di base.
L’efficacia dei freni può anche essere controllata, in particolare in occasione del controllo successivo, determinando il tasso di frenata conformemente alla seguente formula:Tasso di frenata in % =× 100
I controlli dei freni secondo i numeri 211, 212 e 214 sono eseguiti con motore disinnestato.
211 Freno di servizio Per i veicoli delle categorie seguenti la decelerazione deve essere almeno pari a:
| m/s2 | v | Forza di azionamento max. | ||
|---|---|---|---|---|
| Pedale | Manuale | |||
| M | 5,8 | 100 km/h | 500 N | |
| N | 5,0 | 80 km/h | 700 N | |
| M | 5,0 | 60 km/h | 700 N | |
| T, C v | 5,0 | v | 600 N | 400 N |
| T, C v | 3,55 | v | 600 N | 400 N |
212 Freno ausiliario Per i veicoli delle categorie seguenti la decelerazione deve essere almeno pari a:
| m/s2 | v | Forza di azionamento max. | ||
|---|---|---|---|---|
| Pedale | Manuale | |||
| M | 2,44 | 100 km/h | 500 N | 500 N |
| M | 2,5 | 60 km/h | 700 N | 600 N |
| N | 2,2 | 70 km/h | 700 N | 600 N |
| N | 2,2 | 50 km/h | 700 N | 600 N |
| N | 2,2 | 40 km/h | 700 N | 600 N |
| T, C v | 2,2 | 30 km/h | 600 N | 400 N |
| T, C v | 1,5 | v | 600 N | 400 N |
213 Freno di stazionamento
213.1 Anche se combinato con un altro dispositivo di frenatura, il dispositivo di frenatura di stazionamento deve poter mantenere immobile il veicolo carico su pendenze del:
213.2 Sui veicoli per i quali è autorizzato il traino di un rimorchio, il dispositivo di frenatura di stazionamento del veicolo trattore deve poter mantenere immobile la combinazione di veicoli su una salita o una discesa con una pendenza del 12 per cento.
213.3 Se il dispositivo di azionamento è manuale, la forza esercitata non deve superare 400 N per i veicoli della categoria M1e 600 N per tutti gli altri veicoli. Se il dispositivo di azionamento è a pedale, la forza esercitata non deve superare 500 N per i veicoli della categoria M1e 700 N per tutti gli altri veicoli.
213.4 Può essere ammesso un dispositivo di frenatura di stazionamento che deve essere azionato più volte prima di raggiungere l’efficacia prescritta.
214 Efficacia residua di frenatura
In caso di guasto di una parte del dispositivo di trasmissione, l’efficacia residua di frenatura dei freni di servizio dei veicoli delle categorie seguenti deve essere, se applicata una forza di al massimo 700 N, almeno pari a:
| v | carico m/s2 | vuoto m/s2 | |
|---|---|---|---|
| M | 60 km/h | 1,5 | 1,3 |
| M | 60 km/h | 1,5 | 1,5 |
| N | 70 km/h | 1,3 | 1,1 |
| N | 50 km/h | 1,3 | 1,1 |
| N | 40 km/h | 1,3 | 1,3 |
| T v | 40 km/h | 1,3 | 1,3 |
221 Freno di servizio
La frenata, con o senza carico, deve ammontare, per i veicoli seguenti, almeno al:
Rimorchi normali 50 %
Semirimorchi 45 %
Rimorchi a timone rigido e rimorchi ad asse centrale 50 %
Rimorchi con vmax30 km/h 35 %
Per i rimorchi con freni ad aria compressa la pressione nella condotta dei freni durante il controllo non deve superare 6,5 bar e in quella d’alimentazione 7,0 bar.
Per i rimorchi con freno idraulico a doppia condotta la pressione nella condotta di comando durante il controllo non deve superare 115 bar e deve essere compresa tra 15 e 18 bar nella condotta supplementare.
222 Freni di stazionamento
Il dispositivo di frenatura di stazionamento del rimorchio o del semirimorchio deve poter mantenere immobile il rimorchio o il semirimorchio a pieno carico e isolato dal veicolo trattore su una pendenza del 18 per cento in salita o in discesa. La forza esercitata sul comando non deve superare 600 N.
223 Freni automatici
La frenata del dispositivo di frenatura automatica deve, in caso di perdita completa di pressione nella condotta di alimentazione, ammontare almeno al 13,5 per cento al momento del controllo del veicolo a pieno carico.
Le esigenze concernenti l’efficacia dei dispositivi di frenatura di motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore sono rette dal regolamento (UE) n. 168/2013 e dal regolamento delegato (UE) n. 3/2014 o dal regolamento UNECE n. 78. Si è pertanto proceduto alla seguente suddivisione in classi, valida soltanto per la classificazione relativa all’efficacia di frenatura:
Classe 1: motoleggere monotraccia;
Classe 2: motoleggere pluritraccia e quadricicli leggeri a motore;
Classe 3: motoveicoli;
Classe 4: motoveicoli con carrozzino laterale;
Classe 5: quadricicli a motore e tricicli a motore.
231 Velocità iniziale
La velocità iniziale per i veicoli delle classi 1 e 2 ammonta a 40 km/h. Per i veicoli delle classi 3, 4 e 5 ammonta a 60 km/h.
232 Frenatura su una ruota
La decelerazione, in caso di frenata soltanto con i freni della ruota anteriore, deve almeno ammontare per i veicoli della:
Classe 1: 3,4 m/s2
Classe 2: 2,7 m/s2
Classe 3: 4,4 m/s2
Classe 4: 3,6 m/s2
La decelerazione, in caso di frenata soltanto con i freni della ruota posteriore, deve almeno ammontare per i veicoli della:
Classi 1 e 2: 2,7 m/s2
Classe 3: 2,9 m/s2
Classe 4: 3,6 m/s2
233 Frenata in caso di dispositivo di frenatura parzialmente combinato
La decelerazione, in caso di dispositivo di frenatura parzialmente combinato, deve almeno ammontare per i veicoli della:
Classi 1 e 2: 4,4 m/s2
Classe 3: 5,1 m/s2
Classe 4:5,4 m/s2
Classe 5:5,0 m/s2
234 Frenata del secondo dispositivo di frenatura di servizio o del dispositivo del freno ausiliario
La decelerazione deve ammontare almeno a: 2,5 m/s2
235 Dispositivo di frenatura di stazionamento
Il dispositivo di frenatura di stazionamento, anche se è combinato con un altro dispositivo di frenatura, deve poter mantenere immobile il veicolo carico su una salita o una discesa con una pendenza del 18 per cento. Sui veicoli per i quali è autorizzato il traino di un rimorchio, il dispositivo di frenatura di stazionamento del veicolo trattore deve poter mantenere immobile la combinazione di veicoli a pieno carico su una salita o una discesa con una pendenza del 12 per cento.
236 Forza esercitata sui comandi
La forza che deve essere esercitata sui comandi per ottenere la decelerazione prescritta deve raggiungere al massimo:
236.1 quando il freno è azionato mediante un pedale, 500 N sui veicoli della classe 5, 350 N per i veicoli delle altre classi;
236.2 quando il freno è azionato a mano, 200 N su tutti i veicoli di queste classi;
236.3 in caso di azionamento del dispositivo di frenatura di stazionamento:
311 Disposizioni generali 311.1 La decelerazione deve essere raggiunta sia con il veicolo vuoto sia con il veicolo carico su una strada piana e con rivestimento duro asciutto. L’efficacia di frenatura deve essere raggiunta con i freni freddi (temperatura non superiore a 100°C, misurata sui tamburi o sui dischi dei freni). Viene misurata la decelerazione media, definita come diminuzione media della velocità in m/s2sul tratto percorso tra il momento in cui è azionato il freno (inclusi i tempi di risposta e di incremento) e il momento in cui il veicolo è immobile. Se un apparecchio di misurazione permette di registrare soltanto la decelerazione massima, questa deve essere almeno del 20 per cento più alta della decelerazione media prescritta. L’efficacia dei freni può essere controllata, in particolare in occasione del controllo successivo, determinando il tasso di frenata conformemente alla seguente formula:
311.2 Velocità di controllo La velocità per il controllo dei freni di servizio ammonta a 50 km/h e per il controllo dei freni ausiliari a 30 km/h. Se un veicolo non raggiunge queste velocità, il controllo viene eseguito alla velocità massima raggiungibile. 311.3 Forza esercitata sui comandi La forza che deve essere esercitata sui comandi per ottenere la decelerazione prescritta deve raggiungere al massimo: 311.31 se il freno è azionato mediante pedali, 500 N sugli autoveicoli leggeri, 700 N sugli altri veicoli; 311.32 in caso di freni azionati a mano 200 N per velocipedi e ciclomotori, 400 N per autoveicoli leggeri, 600 N per gli altri veicoli. 311.4 Tempi di risposta e di incremento In caso di frenata di emergenza, il tempo che intercorre tra il momento in cui s’inizia ad azionare il freno e quello in cui la decelerazione del veicolo, la forza frenante in corrispondenza dell’asse più sfavorito o la pressione misurata al cilindro del freno più sfavorito raggiunge il livello corrispondente all’efficienza prescritta, non deve superare 0,6 secondi. 312 Autoveicoli di lavoro e trattori con una velocità massima per costruzione superiore a 30 km/h La decelerazione o la frenata del freno di servizio deve ammontare almeno a:
| m/s2 | per cento | ||
|---|---|---|---|
| 312.1 | per il freno di servizio | 4,1 | 50 |
| 312.2 | per il freno ausiliario | 1,8 | 22 |
312.3 Il freno di stazionamento deve impedire che un autoveicolo a pieno carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino al 18 per cento e che un convoglio a pieno carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento; il freno di stazionamento deve poter essere assicurato meccanicamente in modo da non potersi allentare da sé. 313 Veicoli a motore con una velocità massima per costruzione non superiore a 30 km/h La decelerazione o la frenata del freno di servizio deve ammontare almeno a:
| m/s2 | per cento | ||
|---|---|---|---|
| 313.1 | per il freno di servizio | 2,9 | 35 |
| 313.2 | per il freno ausiliario | 1,8 | 22 |
313.3 Il freno di stazionamento deve impedire che un autoveicolo a pieno carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino al 18 per cento e che un convoglio a pieno carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino a 12 per cento; il freno di stazionamento deve poter essere assicurato meccanicamente in modo da non potersi allentare da sé. 313a Motocarri, carri di lavoro e monoassi con una velocità massima per costruzione non superiore a 15 km/h nonché carri a mano provvisti di motore La decelerazione o la frenata del freno di servizio deve ammontare almeno a:
| m/s2 | per cento | ||
|---|---|---|---|
| 313a .1 | per il freno di servizio | 1,8 | 22 |
| 313a .2 | per il freno ausiliario | 1,3 | 16 |
314 Rimorchi di lavoro, rimorchi trainati da veicoli trattori con una velocità massima di 30 km/h e rimorchi agricoli e forestali La decelerazione o la frenata del freno di servizio deve ammontare almeno a:
| m/s2 | per cento | ||
|---|---|---|---|
| 314.11 | per i rimorchi con una velocità massima ammessa fino a 30 km/h | 2,9 | 35 |
| 314.12 | per i rimorchi con una velocità massima ammessa superiore a 30 km/h | 4,1 | 50 |
314.2 Per i rimorchi con freno idraulico a doppia condotta la pressione nella condotta di comando durante il controllo non deve superare 115 bar e deve essere compresa tra 15 e 18 bar nella condotta supplementare. 314.3 Nei rimorchi con dispositivo di frenatura ad aria compressa deve essere ottenuta, alle condizioni seguenti e a seconda del sistema del dispositivo di frenatura, almeno la frenata richiesta: 314.31 Dispositivo di frenatura con diminuzione di pressione (impianti di frenatura CH): La pressione d’alimentazione deve essere compresa tra 5,5 e 6,0 bar. Durante il controllo della frenatura tale pressione non deve superare 5,5 bar e la condotta del dispositivo di frenatura deve essere completamente vuota (0 bar). 314.32 Dispositivo di frenatura con aumento di pressione (impianti di frenatura CE): Durante il controllo, la pressione non deve superare 6,5 bar nella conduttura dei freni e 7,0 bar nella condotta d’alimentazione. 314.4 La frenata del dispositivo di frenatura automatica deve, per il veicolo a pieno carico, ammontare almeno al 13,5 per cento. 314.5 Il freno di stazionamento deve impedire che un rimorchio a pieno carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino al 18 per cento. Il freno di stazionamento deve poter essere assicurato meccanicamente in modo da non potersi disinserire. 315 Ciclomotori con peso totale ammesso fino a 250 kg, sedie a rotelle motorizzate e velocipedi 315.1 La decelerazione del freno di servizio deve ammontare almeno a:
| m/s2 | ||
|---|---|---|
| 315.11 | per entrambi i freni assieme | 3,0 |
| 315.12 | per un freno | 2,0 |
315.2 Per i ciclomotori con velocità massima per costruzione fino a 15 km/h conformi alla norma EN 12184 è sufficiente che soddisfino le esigenze relative ai freni ivi previste. 316 Ciclomotori pesanti 316.1 La decelerazione del freno di servizio deve ammontare almeno a:
| m/s2 | ||
|---|---|---|
| 316.11 | per entrambi i freni assieme | 4,4 |
| 316.12 | per un freno | 2,7 |
316.2 Sono riconosciuti anche i controlli secondo le esigenze per le motoleggere pluritraccia (all. 7 n. 23).
Per determinare l’efficacia dei freni a caldo devono essere effettuate velocemente tre frenate successive del veicolo alla velocità di 80 km/h oppure alla velocità massima, se questa è inferiore, fino a immobilizzarlo.
Il controllo dell’efficacia deve avvenire immediatamente dopo. L’efficacia di frenatura non deve essere inferiore al 60 per cento dell’efficacia registrata per la frenata a freddo e, rispetto alle esigenze prescritte per tale frenata, non deve scendere al di sotto del 72 per cento.
Per i ciclomotori e i velocipedi non è necessario controllare l’efficacia dei freni a caldo.
I freni rallentatori devono raggiungere una decelerazione media di almeno 0,5 m/s2. Occorre scegliere il rapporto di demoltiplicazione grazie al quale la velocità si approssima il più possibile a 30 km/h quando il numero dei giri corrisponde alla potenza utile massima del motore e fare in modo che il numero dei giri non superi il regime massimo prescritto dal costruttore.
La decelerazione media deve essere determinata in funzione del tempo e della diminuzione della velocità.
Per questi veicoli è allestito un certificato di approvazione del tipo o una scheda tecnica se sono adempiute le esigenze menzionate in seguito. I veicoli dispensati dall’approvazione del tipo possono essere ammessi alle medesime condizioni.
I documenti necessari possono essere redatti dal costruttore dei componenti del freno o del veicolo oppure da un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 OATV1. Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore. 411 Per il controllo dell’impianto di frenatura di servizio è necessario un calcolo di frenatura conformemente al regolamento UNECE n. 13 o al regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/68; esso deve comprendere i seguenti documenti: 411.1 uno schema dell’impianto di frenatura con un elenco dei singoli componenti, tutti i dati di base, il metodo di calcolo, le bande d’attribuzione e le curve di utilizzazione dell’aderenza tracciate; è ammesso riunire gli assi vicini in un asse fittizio; 411.2 un diagramma che indica la funzione «pressione nel cilindro del freno» in relazione con la «pressione nella condotta del freno» [Pcil = f(pm)] per i veicoli carichi e non carichi, nonché la funzione «produzione di forza del cilindro del freno», in relazione con la «pressione nel cilindro del freno» [Fcil = f(pcil)]. 412 Per il controllo dell’impianto di frenatura di stazionamento è necessario un calcolo di frenatura conformemente al regolamento UNECE n. 13 o al regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/68; esso deve comprendere i seguenti documenti: 412.1 tutti i dati di base, il metodo di calcolo dell’efficacia d’immobilizzazione e la verifica dell’utilizzazione dell’aderenza; 412.2 a seconda del modello del dispositivo di frenatura, la funzione «produzione di forza all’estremità della vite filettata» (FSp), in relazione con la «forza manuale esercitata», oppure «la forza nel cilindro, all’asta di comando del cilindro del freno a molla» (FB). 413 La prova che sono stati eseguiti con successo i controlli di frenatura del tipo I, del tipo II, del tipo IIA o del tipo III deve essere apportata mediante i calcoli allestiti per mezzo dei verbali di controllo dei rispettivi assi di riferimento. 414 Le prove concernenti il cronometraggio (tempi di risposta e di incremento) e le prove dei serbatoi devono essere apportate presentando rapporti di esame (misurazioni sul rispettivo dispositivo di frenatura ad aria compressa standard o sul veicolo).
421 Controllo visivo I dati relativi al veicolo da controllare devono essere conformi a quelli iscritti nei documenti. Devono essere presenti i raccordi di controllo prescritti di 16 mm di diametro e devono essere montate le targhette necessarie per il regolatore automatico di frenatura in funzione del carico secondo l’allegato 10 capoverso 7 del regolamento UNECE n. 13 o secondo l’allegato II appendice 1 punto 6 del regolamento delegato (UE) 2015/68. 422 Controllo concernente il funzionamento e l’efficacia 422.1 Le pressioni effettive nei cilindri del freno (p cil), in relazione con la pressione nella condotta del freno (p m) devono corrispondere, con veicolo carico o scarico, alle curve caratteristiche della pressione tracciate nei documenti. 422.2 Le pressioni nei cilindri del freno ottenute in caso di guasto di un dispositivo di comando di un regolatore automatico di frenatura devono corrispondere alle indicazioni figuranti nei documenti. 422.3 Negli autoveicoli, l’efficacia residua di frenatura in caso di guasto di un dispositivo di azionamento di un regolatore automatico di frenatura in funzione del carico deve corrispondere almeno all’efficacia prescritta per l’impianto del freno ausiliario. Se l’autoveicolo è ammesso per trainare un rimorchio dotato di freni ad aria compressa, la pressione sulla testata di raccordo della condotta del freno deve essere compresa tra 6,5 e 8,5 bar. Nei rimorchi, l’efficacia residua di frenatura deve raggiungere almeno il 30 per cento dell’efficacia del freno di servizio prescritta in conformità con l’allegato 10 capoverso 6 del regolamento UNECE n. 13 o l’allegato II appendice 1 punto 5 del regolamento delegato (UE) 2015/68. 422.4 L’impianto di frenatura di servizio e quello di frenatura di stazionamento devono essere sottoposti a un controllo dell’efficacia e soddisfare le esigenze di cui ai numeri 423 e 424. 423 Freni di servizio: 423.1 L’impianto di frenatura di servizio deve inoltre essere controllato su un banco di prova dei freni. Per i veicoli agricoli e forestali il controllo può essere effettuato mediante misurazione della forza di traino, se consente di ottenere risultati simili. I valori della decelerazione totale da raggiungere si fondano sul numero 211 per gli autoveicoli e sul numero 221 per i rimorchi. 423.2 Le forze di frenatura delle ruote di ciascun asse devono essere ripartite simmetricamente al piano mediale longitudinale del veicolo. 423.3 Se, in seguito alle caratteristiche costruttive, il veicolo non può essere controllato su un banco di prova dei freni, l’efficacia deve essere determinata misurando la decelerazione o la forza di traino in una prova su strada. 424 Dispositivo di frenatura di stazionamento: 424.1 Il dispositivo di frenatura di stazionamento deve poter impedire che l’autoveicolo carico o il rimorchio oppure il semirimorchio carico, sganciato dall’autoveicolo, si metta in moto da sé su una salita o una discesa con pendenza fino al 18 per cento. Sugli autoveicoli per i quali è autorizzato il traino di un rimorchio, il dispositivo di frenatura di stazionamento dell’autoveicolo, senza l’ausilio dei freni del rimorchio, deve poter mantenere immobile la combinazione di veicoli caricata fino al peso totale ammesso su una salita o una discesa con pendenza fino al 12 per cento. 424.2 La forza esercitata sui comandi del freno di stazionamento non deve superare 400 N per gli autoveicoli con dispositivo manuale, 600 N per gli autoveicoli equipaggiati con un comando a pedale e 600 N per i rimorchi. 424.3 Sui veicoli a sospensioni pneumatica il dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere valutato anche per quanto concerne il suo comportamento in caso di perdita di pressione nei cuscinetti ad aria. 425 Veicoli con dispositivo antibloccaggio automatico: 425.1 I collegamenti eventualmente presenti per alimentare il dispositivo antibloccaggio devono essere conformi alle norme ISO 7638-1 o 7638-2:2003, concernenti i connettori per la connessione elettrica di veicoli trattori e rimorchi. 425.2 I rimorchi equipaggiati con un dispositivo antibloccaggio automatico non rispondenti alle prescrizioni sulle bande d’attribuzione ed eventualmente sulle curve d’attrito, qualora detto dispositivo fosse sprovvisto di alimentazione elettrica (ad es. i veicoli senza regolatore automatico di frenatura in funzione del carico) possono essere trainati soltanto da veicoli trattori equipaggiati con un dispositivo d’alimentazione per rimorchi con dispositivo antibloccaggio automatico. Per questi rimorchi va fatta un’iscrizione adeguata nella licenza di circolazione.
Il costruttore può rilasciare un’attestazione con la quale conferma che sono soddisfatti i requisiti del regolamento UNECE n. 13-H, del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento (UE) n. 67/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/68. L’autorità d’immatricolazione effettua in questo caso un controllo di funzionamento. Può effettuare altre perizie e richiedere documenti.
Per i veicoli a motore con rimorchio munito di un dispositivo di frenatura del rimorchio e per i rimorchi con impianti di frenatura che non corrispondono alle prescrizioni internazionali, può essere eseguita una perizia sulla composizione e annotata nella licenza di circolazione la pertinente iscrizione.
RS 741.511 ↩
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