(art. 50 cpv. 2, 52 cpv. 5, 177 cpv. 3)
111 In occasione della procedura di approvazione del tipo di autoveicoli con motore ad accensione per compressione deve essere eseguita una misurazione con motore sotto sforzo conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007, al regolamento UNECE n. 83 o al regolamento UNECE n. 24. Non è necessaria alcuna misurazione con motore sotto sforzo per gli autoveicoli i cui motori ad accensione per compressione soddisfano il regolamento (CE) n. 595/2009, i requisiti della direttiva 97/68/CE per quanto concerne la fase IV o il regolamento (UE) 2016/1628. 112 In occasione della procedura di approvazione del tipo di trattori, carri di lavoro e carri con motore ad accensione per compressione è sufficiente eseguire una misurazione con motore sotto sforzo conformemente alla direttiva 77/537/CEE. Non è necessaria alcuna misurazione con motore sotto sforzo per i veicoli i cui motori ad accensione per compressione soddisfano i requisiti della direttiva 97/68/CE per quanto concerne la fase IV o il regolamento (UE) 2016/1628. 113 Inoltre si deve sempre effettuare una misurazione con accelerazione del motore, conformemente al numero 12. Il risultato di questa misurazione deve essere iscritto nel certificato di approvazione del tipo o nella scheda tecnica oppure, per i veicoli non omologati, nella licenza di circolazione. 114 Le disposizioni dei numeri 111 a 113 si applicano anche ai veicoli dispensati dall’approvazione del tipo.
121 La misurazione dell’opacità in accelerazione libera per autoveicoli deve avvenire conformemente all’allegato IV della direttiva 77/537/CEE o all’allegato 5 del regolamento UNECE n. 24. Non è necessaria alcuna misurazione dell’opacità per gli autoveicoli i cui motori ad accensione per compressione sono conformi al regolamento (CE) n. 595/2009, ai requisiti della direttiva 97/68/CE per quanto concerne la fase IV o al regolamento (UE) 2016/1628. 122 La misurazione dell’opacità in accelerazione libera per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore deve avvenire conformemente al regolamento (UE) n. 168/2013 e all’allegato III del regolamento delegato (UE) n. 134/2014. Non è necessaria alcuna misurazione dell’opacità per le motoslitte.
131 Se la vigilanza del traffico consente di accertare che un veicolo emette prolungatamente scie di fumo nettamente visibili, deve essere effettuato o ordinato dalle autorità di immatricolazione un controllo successivo del gas di scarico conformemente all’articolo 36. 132 Un’emanazione di fumo momentanea, ad esempio avviando il motore, accelerando, cambiando marcia o disinserendo il freno motore, come anche una leggera emissione di fumo oltre 1000 m di altitudine sono trascurabili.
211 Gli autoveicoli con motore ad accensione comandata o ad accensione per compressione, sempre che rientrino nel rispettivo campo d’applicazione, devono soddisfare le seguenti prescrizioni:
211.1 Sono eccettuati:
a. gli autoveicoli con una velocità massima per costruzione non superiore a 25 km/h;
b. gli autoveicoli di lavoro;
c. i carri con motore;
d. i trattori;
e. i veicoli cingolati.
211.2 Per i veicoli della categoria M1 adibiti a uno scopo speciale (regolamento (UE) 2018/858), che sono costruiti in base a veicoli di un’altra categoria, in materia di emissioni di gas di scarico è sufficiente che adempiano le condizioni applicabili al veicolo di base.
211a I motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione di autoveicoli di lavoro e i motori di lavoro devono soddisfare la direttiva 97/68/CE, il regolamento (UE) 2016/1628 o il regolamento UNECE n. 96.
211a .1 …
211a .2 Se veicoli delle categorie M o N conformi al regolamento (CE) n. 715/2007 o al regolamento UNECE n. 83 sono trasformati a posteriori in autoveicoli di lavoro o la loro velocità massima è ridotta senza modificarne l’equipaggiamento rilevante per i gas di scarico, è sufficiente che soddisfino le esigenze in materia di emissioni di gas di scarico applicabili al veicolo di base.
211b I motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione di trattori e carri con motore devono soddisfare:
– la direttiva 97/68/CE,
– la direttiva 2000/25/CE,
– il regolamento (UE) 2016/1628,
– il regolamento (UE) n. 167/2013 e il regolamento delegato (UE) 2015/96,
– il regolamento (UE) n. 167/2013 e il regolamento delegato (UE) 2018/985, o
– il regolamento UNECE n. 96.
211b. 1 Sono eccettuati i motori di veicoli la cui velocità massima per costruzione è inferiore a 6 km/h.
211c I motori ad accensione per compressione di autocarri aventi un peso totale fino a 7,50 t e una velocità massima fino a 45 km/h è sufficiente che soddisfino la direttiva 97/68/CE o il regolamento UNECE n. 96. In questo caso devono essere muniti di un filtro antiparticolato conforme all’OIAt1o di un sistema equivalente in termini di emissioni.
212 I motoveicoli, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore con motore ad accensione per compressione o ad accensione comandata devono soddisfare il regolamento (UE) n. 168/2013 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014. Sono eccettuate le motoslitte. In caso di trasformazione a posteriori di quadricicli leggeri a motore e quadricicli a motore in cingolati si applicano le esigenze in materia di emissioni di gas di scarico applicabili al veicolo di base. La prova presentata per il veicolo di base rimane valida.
212a I motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione di motoslitte, monoassi e carri a mano provvisti di motore devono soddisfare il regolamento (UE) 2016/1628 o il regolamento UNECE n. 96.
213 Per i motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione di veicoli a motore con un peso totale compreso tra 0,80 t e 12,0 t e una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h è sufficiente che sia rispettato il regolamento (UE) 2016/1628 o il regolamento UNECE n. 96.
214 I ciclomotori con motore ad accensione comandata devono essere conformi all’OEA 42. Sono eccettuati i ciclomotori per i quali sussiste un’omologazione conforme ai requisiti del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE almeno nella versione della direttiva 2013/60/UE o che soddisfano il regolamento (UE) n. 168/2013 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014.
215 Il DATEC può riconoscere anche altri metodi di misurazione dei gas di scarico e dell’evaporazione non recati nei numeri 211–214 se tali misurazioni sono effettuate secondo norme equivalenti alle prescrizioni svizzere.
216 I numeri 211, 211a , 211b , 211c , 212, 213 e 215 si applicano anche ai veicoli dispensati dall’approvazione del tipo.
Nel caso di esami singoli di autoveicoli leggeri si deve di norma effettuare un esame successivo dei gas di scarico conformemente all’articolo 36, utilizzando apparecchi di misurazione omologati.
231 I gas e i vapori del carter di motori ad accensione per compressione devono essere convogliati al motore fino alla loro combustione completa. 232 In mancanza di altre disposizioni si procede al controllo a vista. Sono esaminati il montaggio e lo stato delle parti e degli impianti, come condotte, chiusure a vite, coperchi, ecc., che servono alla combustione dei gas e dei vapori riconvogliati dal carter.
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