741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Sui ciclomotori devono essere montate almeno una luce fissa anteriore bianca e una luce fissa posteriore rossa. Le luci non devono abbagliare e, di notte e in buone condizioni atmosferiche, devono essere visibili a 100 m di distanza.1
Sui ciclomotori deve essere montato stabilmente almeno un catarifrangente rivolto verso il retro avente una superficie di almeno 10 cm2.
I ciclomotori pluritraccia devono essere muniti su ogni lato, nel punto più esterno, di un simile catarifrangente rivolto in avanti e di uno rivolto verso il retro.
I pedali devono essere muniti, davanti e dietro, di catarifrangenti con una superficie illuminante di almeno 5 cm2. Sono esclusi i pedali da corsa, i pedali di sicurezza e simili.
Ai colori dei catarifrangenti e delle luci supplementari si applica l’allegato 10.
Eventuali indicatori di direzione lampeggianti dei ciclomotori devono essere montati stabilmente. Devono soddisfare esigenze almeno equivalenti a quelle previste per gli indicatori di direzione lampeggianti delle motoleggere (art. 79, 140 cpv. 1 lett. c e 2, art. 151 cpv. 1 e all. 10).2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
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