741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Il telaio, il manubrio, le forcelle e le ruote devono essere costruiti in modo sufficientemente solido.
Le ruote devono essere provviste di pneumatici a camera d’aria appropriati o altri pneumatici parimenti elastici; la tela non deve essere visibile.
I ciclomotori devono essere provvisti di due freni efficaci che agiscono uno sulla ruota anteriore e uno su quella posteriore. I freni devono arrestare il veicolo in sicurezza e senza farlo deviare dalla traiettoria in qualsiasi condizione operativa, anche da bagnati o in caso di azionamento lungo e ripetuto.1
Sui ciclomotori pluritraccia il freno deve agire simultaneamente e in maniera uguale sulle ruote di un asse, a meno che ogni ruota dell’asse non possieda un proprio dispositivo di comando e garantisca da sola l’efficacia di frenatura prescritta per entrambi i freni contemporaneamente, senza che il veicolo devii dalla traiettoria. In questo caso non è necessario alcun freno sul secondo asse. Uno dei freni deve potere essere bloccato meccanicamente ed impedire che il veicolo carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento.
L’efficacia dell’impianto di frenatura e la procedura di controllo sono rette dall’allegato 7.
I ciclomotori con carrozzerie chiuse devono disporre di indicatori di direzione lampeggianti.2
Le iscrizioni e i dipinti sui veicoli non devono distrarre eccessivamente l’attenzione degli altri utenti della strada. Possono essere sia catarifrangenti sia luminescenti, ma non devono avere luce propria né essere illuminati.3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
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