741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
Sul carrozzino laterale devono essere applicati, nel punto più esterno possibile, una luce di posizione davanti e una luce di coda e un catarifrangente dietro che possono essere riuniti in un solo dispositivo; le luci devono sempre accendersi con quelle del motoveicolo. Sui carrozzini laterali è ammessa una luce di fermata.
La disposizione e l’angolo di visibilità degli indicatori di direzione lampeggianti si fondano sull’allegato 10.1
Le disposizioni dell’articolo 73 capoverso 2 concernenti la forma, la simmetria e l’altezza di montaggio non si applicano all’illuminazione e agli indicatori di direzione lampeggianti per motoveicoli con carrozzino laterale.
L’articolo 146 capoversi 1 e 2 si applica al sistema di ritenuta per passeggero come anche ai poggiapiedi e ai predellini.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
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