741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
I motoveicoli possono essere muniti di un carrozzino laterale se esiste una dichiarazione di idoneità del costruttore o una garanzia di chi ha apportato la trasformazione conformemente all’articolo 41 capoverso 5. La convergenza e l’inclinazione delle ruote e la distanza degli assi tra la ruota del carrozzino laterale e la ruota posteriore del motoveicolo devono essere regolate in maniera che il veicolo non si allontani da sé dalla traiettoria.
I carrozzini laterali devono essere molleggiati.
Al sistema di frenatura dei motoveicoli con carrozzino laterale si applica l’articolo 145 capoversi 1 e 2. I carrozzini laterali devono però essere muniti di un freno proprio soltanto se i freni del motoveicolo non soddisfano le esigenze in termini di efficacia per motoveicoli con carrozzino laterale giusta l’allegato 7. L’azionamento del freno del carrozzino laterale può avvenire separatamente o insieme a quello di un freno del motoveicolo.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
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