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Art. 87b

741.21OSStrFederal Council Ordinance1 gen 1980Fonte originale
  1. Il DATEC disciplina i dettagli relativi a:
    1. denominazione dei raccordi e delle diramazioni sulle autostrade e semiautostrade nazionali nonché dei centri di destinazione;
    2. denominazione delle altre località importanti raggiungibili attraverso un raccordo sulle autostrade e semiautostrade nazionali;
    3. procedura per la denominazione bilingue di località plurilingue;
    4. indicazioni sui cartelli della segnaletica di direzione su autostrade e semiautostrade.
  2. Il DATEC può disciplinare i dettagli relativi alla denominazione dei raccordi e delle diramazioni sulle autostrade e semiautostrade cantonali nonché delle altre località importanti raggiungibili attraverso il relativo raccordo.
  3. L’USTRA designa in un’ordinanza, d’intesa con i Cantoni, i raccordi e le diramazioni sulle autostrade e semiautostrade nazionali nonché i centri di destinazione. Può inoltre designare, sempre d’intesa con i Cantoni, le altre località importanti raggiungibili attraverso un raccordo nonché i raccordi e le diramazioni sulle autostrade e semiautostrade cantonali. Riporta le indicazioni in allegati all’ordinanza del DATEC.

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