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Art. 87a

741.21OSStrFederal Council Ordinance1 gen 1980Fonte originale
  1. I raccordi e le diramazioni portano il nome di una località vicina e, se si tratta di una città, l’indicazione eventuale del quartiere. Può essere indicata una sola località.
  2. I centri di destinazione di prim’ordine sono importanti centri interregionali e valichi doganali. I centri di destinazione di secondo ordine sono importanti centri regionali.
  3. Le località plurilingue in cui la minoranza linguistica rappresenta almeno il 30 per cento degli abitanti possono essere indicate in due lingue sui cartelli della segnaletica di direzione nei pressi di raccordi e diramazioni. In caso di autostrade e semiautostrade nazionali, la denominazione bilingue è effettuata su richiesta del Cantone o Comune interessati. La richiesta deve essere presentata all’USTRA. Il respingimento della richiesta avviene mediante decisione impugnabile.
  4. Sui cartelli della segnaletica di direzione di autostrade e semiautostrade (all. 2 n. 4 lett. c) possono essere indicate solo le località e i centri di destinazione designati dall’USTRA.

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