741.21OSStrFederal Council Ordinance1 gen 1980Fonte originale
Per indicare la direzione lungo le reti di percorsi pedonali secondo l’articolo 2 LPS1si utilizza l’«Indicatore di direzione per reti pedonali» (4.52.1) con scritta di colore nero su fondo bianco.
Lungo le reti di sentieri secondo l’articolo 3 LPS si utilizzano:
l’«Indicatore di direzione per sentieri» (4.52.2) con scritta di colore nero su fondo giallo: per indicare la direzione lungo i sentieri;
l’«Indicatore di direzione per sentieri di montagna» (4.52.3) con scritta di colore nero su fondo giallo e punta di freccia bianca-rossa-bianca: per indicare la direzione lungo i sentieri di montagna;
l’«Indicatore di direzione per sentieri alpini» (4.52.4) con scritta di colore bianco su fondo blu: per indicare la direzione lungo i sentieri alpini.
Sugli indicatori di direzione di cui ai capoversi 1 e 2 possono inoltre figurare:
il tempo necessario per raggiungere la destinazione indicata più vicina, intermedia o finale;
indicazioni relative al luogo in cui ci si trova e all’altitudine in un apposito campo (campo di località);
informazioni complementari come numero e denominazione di un itinerario nazionale, regionale o locale in un apposito campo.
A fini di orientamento, lungo le reti di percorsi pedonali e sentieri può essere collocato il «Cartello di conferma percorso pedonale e sentiero» (4.52.5). Per i percorsi pedonali e i sentieri il cartello è a forma di losanga, il primo di colore bianco con bordo nero, il secondo di colore giallo; per i sentieri di montagna e i sentieri alpini è invece rettangolare, rispettivamente di colore bianco-rosso-bianco e bianco-blu-bianco. In aggiunta tali segnali e frecce direzionali possono essere dipinti su oggetti lungo il percorso, quali blocchi di pietra, alberi o pali.
Lungo le reti di percorsi pedonali e sentieri possono essere collocati, nei luoghi previsti per gli indicatori di direzione, cartelli con informazioni, in particolare sull’itinerario e sui requisiti di utilizzo specifici dei percorsi.