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Art. 54a

741.21OSStrFederal Council Ordinance1 gen 1980Fonte originale
  1. Gli indicatori di direzione con iscrizione di color bianco su fondo rosso sono usati per velocipedi, mountain-bike e mezzi simili a veicoli.
  2. L’indicatore di direzione «Percorso per velocipedi» (4.50.1) e «Percorso per mezzi simili a veicoli» (4.50.4) segnala le strade che, per le condizioni del traffico e la loro situazione, si prestano particolarmente ai velocipedi e ai mezzi simili a veicoli.
  3. L’indicatore di direzione «Percorso per mountain-bike» (4.50.3) segnala le strade che si prestano particolarmente alle biciclette da montagna e obbligano i loro utilizzatori ad avere particolare riguardo per i pedoni; dove la sicurezza lo esige, i ciclisti devono usare l’avvisatore e, se necessario, fermarsi.
  4. Se non è necessaria l’indicazione della destinazione, gli indicatori di direzione 4.50.1, 4.50.3 e 4.50.4 possono essere sostituiti da un «Indicatore di direzione senza destinazione» (4.51.1), un «Indicatore di direzione avanzato senza destinazione» (4.51.2) o un «Cartello di conferma» (4.51.3).
  5. Dove le condizioni locali lo esigono, possono essere impiegati indicatori di direzione a forma di tabella. L’indicatore di direzione 4.50.5 è collocato per una sola cerchia di utilizzatori, l’indicatore di direzione 4.50.6 per più cerchie di utilizzatori.
  6. Sugli indicatori di direzione possono inoltre figurare:
    1. la distanza fino alla destinazione indicata;
    2. in un unico campo, informazioni complementari come numero e denominazione del percorso.
  7. Al termine di un percorso per velocipedi, mountain-bike o mezzi simili a veicoli può essere posto il corrispondente cartello di fine percorso (4.51.4).

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