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Art. 99

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 107 cpv. 1 e 3 LCStr)

  1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1963.
  2. Alla stessa data entrano in vigore le disposizioni non ancora applicabili della LCStr e la legge federale del 23 giugno 19611che modifica quella sulla circolazione stradale. L’articolo 12 della LCStr, è, tuttavia, applicabile ai veicoli a motore e ai rimorchi solamente da quando il Consiglio federale avrà emanato le necessarie prescrizioni esecutive.
  3. Sono abrogati: la legge federale del 15 marzo 19322sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, tutte le norme della circolazione sinora vigenti e il decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 19393concernente gli autoveicoli impiegati pel trasporto di animali vivi.
  4. Le ordinanze ed i decreti emanati dal Consiglio federale in esecuzione della legge federale del 15 marzo 19324sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi restano in vigore, eccettuate le norme di circolazione ivi contenute, se non sono contrarie alla LCStr o alle sue prescrizioni d’esecuzione. Il DATEC allestisce un elenco delle disposizioni ancora in vigore.

Footnotes

  1. RS 741.01 art. 33 cpv. 1. e 2 e 49 cpv. 2.

  2. [CS 7 535, 555;RU 1948 478; 1949 II 1525 art. 4; 1959 685art. 107 cpv. 3; 1960 1205art. 28 cpv. 1 n. 1,1365art. 4 cpv. 6]

  3. [CS 9 363]

  4. [CS 7 535, 555;RU 1948 478; 1949 II 1525 art. 4; 1959 685art. 107 cpv. 3; 1960 1205art. 28 cpv. 1 n. 1,1365art. 4 cpv. 6]

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