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Art. 98a

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale
  1. I caschi di protezione per conducenti di ciclomotori che erano ammessi secondo il diritto previgente possono essere ancora impiegati fino al 31 dicembre 2020.1
  2. Per i veicoli a motore immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1997 il carico per asse di cui all’articolo 67 capoverso 2 lettere b e c può raggiungere fino al 31 dicembre 2022 al massimo 12,00 t, purché non vengano superati i valori massimi indicati nella licenza di circolazione.
  3. Per i veicoli a motore immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1997 il carico per asse autorizzato di cui all’articolo 67 capoverso 2 lettera f può raggiungere fino al 31 dicembre 2022 al massimo 20,00 t, purché non vengano superati il carico massimo autorizzato di 10,00 t per ciascun asse e i valori massimi indicati nella licenza di circolazione.

Footnotes

  1. La correzione del 15 set. 2015 concerne solo il testo francese (RU 2015 3145).

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