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Art. 97a

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale
  1. Ai fini dell’adempimento della propria attività, le autorità preposte al rilascio dei permessi possono gestire, entro i limiti della propria competenza, sistemi d’informazione autonomi riguardanti:
    1. permessi per veicoli e trasporti eccezionali;
    2. permessi di circolare la notte e la domenica.
  2. Detti sistemi d’informazione contengono in particolare i seguenti dati:
    1. nome e indirizzo del richiedente, del destinatario della fattura e del titolare del permesso;
    2. data del viaggio e percorso;
    3. tipo di veicolo;
    4. dati tecnici relativi al veicolo utilizzato;
    5. dati relativi alla merce trasportata.
  3. I sistemi d’informazione contengono inoltre gli indirizzi di tutti i corpi di polizia stradale cantonale e delle autorità di rilascio dei permessi nonché dei collaboratori competenti.
  4. Le autorità di rilascio dei permessi possono scambiarsi elettronicamente i dati di cui al capoverso 2 mediante apposita interfaccia.
  5. Nell’ambito della propria attività di controllo, le competenti autorità di esecuzione ottengono, su richiesta, accesso a determinati permessi rilasciati dall’USTRA.
  6. Per verificare i dati dei richiedenti, l’USTRA può accedere, mediante un’interfaccia, ai dati del veicolo necessari a tal fine contenuti nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione.

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