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Art. 97

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 106 cpv. 1 LCStr)

  1. L’USTRA può regolamentare dettagli tecnici ed emanare istruzioni concernenti l’esecuzione della presente ordinanza. In singoli casi può concedere deroghe alle singole disposizioni, segnatamente circa l’uso dei veicoli.1
  2. Sono riservate le prescrizioni speciali concernenti la circolazione dei veicoli militari.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

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