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Art. 95

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale
  1. Le domande per manifestazioni, assoggettate al permesso devono essere presentate all’autorità cantonale, almeno un mese prima della gara. Sono da allegare un disegno del regolamento, un piano del percorso e l’orario, come anche indicazioni circa i provvedimenti di protezione previsti, l’organizzazione del servizio sanitario e il numero approssimativo dei partecipanti.*
  2. Gli organizzatori non hanno alcun diritto al permesso. Esso deve essere rifiutato, se è prevedibile una molestia per rumori eccessivi o persistenti. Per le manifestazioni su pista, esso deve essere, inoltre, rifiutato se l’esercizio della pista, non assoggettato a un permesso, è contrario agli scopi dell’educazione stradale e della lotta contro i rumori.
  3. Il permesso di organizzare «rally-papier», corse d’orientamento e simili è rilasciato solo se la classificazione non è fondata sul tempo impiegato. Le prove di velocità con veicoli a motore, come le corse in salita, sono permesse solo su strade chiuse al traffico.
  4. Se il regolamento di gara prevede delle velocità medie, gli organizzatori devono approntare controlli segreti; eccessi di velocità devono essere adeguatamente considerati nella classificazione.
  5. .1
  • Circa l’attestato di assicurazione, cfr. art. 30 e 31 dell’O del 20 nov. 1959 sull’assicurazione dei veicoli (RS 741.31 ).

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016 al 31 mar. 2026 (RU 2016 403, 2020 2139).

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