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Art. 94

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale
  1. Sono sottoposte al divieto di effettuare gare di velocità con veicoli a motore su circuito alla presenza di pubblico tutte le siffatte gare in cui la stessa tratta è percorsa più volte senza interruzione.
  2. Sono, inoltre, vietate le manifestazioni, il cui regolamento permette ai concorrenti di eliminare gli avversari danneggiando il loro veicolo (corse di stock-car e simili), e le gare d’inseguimento degli aerostati con classificazione in base al tempo impiegato.
  3. L’autorità cantonale può, tuttavia, permettere:
    1. gare di velocità con motoveicoli su prato;
    2. gare di abilità su terreno accidentato;
    3. gare di velocità con veicoli eccezionali di cilindrata massima di 250 cm3;
    4. slalom automobilistici;
    5. .1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 403), la lett. e si applica fino al 31 mar. 2026 (RU 2020 2139).

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