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Art. 85

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale
  1. I conducenti devono circolare in modo che gli altri utenti della strada siano disturbati il meno possibile. Agli altri veicoli deve essere agevolato l’incrocio e il sorpasso, se necessario fermandosi fuori della carreggiata.
  2. .1
  3. Per motivi impellenti e a condizione di prendere misure di sicurezza sufficienti, i conducenti di veicoli e trasporti eccezionali possono derogare alle norme della circolazione così come agli obblighi indicati mediante segnali o demarcazioni. La disposizione è applicabile per analogia ai relativi veicoli d’accompagnamento nonché ai veicoli adibiti alla costruzione, alla manutenzione e alla pulizia della strada.2

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5129).

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