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Art. 84

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale
  1. L’autorità che rilascia il permesso ordina le misure necessarie richieste dalle particolarità del veicolo allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, di proteggere la carreggiata, di evitare rumore e di impedire ogni ostacolo alla circolazione. L’USTRA emana direttive uniformi.
  2. Se le condizioni della strada e della circolazione sono difficili, i conducenti di veicoli e le persone ausiliarie devono prendere, di propria iniziativa, le altre misure di sicurezza imposte dalle circostanze.

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