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Art. 74

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 30 cpv. 4 LCStr)

  1. Nel trasporto di animali, le escrezioni non devono giungere all’esterno. Se necessario, il pavimento dev’essere coperto di materiale sufficientemente assorbente.
  2. I veicoli a motore e i rimorchi possono essere usati per il trasporto regolare di ungulati soltanto se autorizzati a tale scopo come da iscrizione nella licenza di circolazione. Le pareti sino all’altezza prescritta e il pavimento devono essere stagni in modo che gli escrementi non possano giungere all’esterno.1
  3. Su motoveicoli e velocipedi gli animali possono essere trasportati soltanto in gabbie o cesti.
  4. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 27 giugno 19952sulle epizoozie e dell’ordinanza del 23 aprile 2008^3^sulla protezione degli animali.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

  2. RS 916.401

  3. RS 455.1

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

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