Torna alla legge

Art. 73

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 30 cpv. 2 LCStr)

  1. Il carico dev’essere collocato in modo che gli assi sterzabili del veicolo portino almeno il 20 per cento del peso effettivo e per i rimorchi ad asse centrale, il centro di gravità si trovi davanti all’asse.1
  2. Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore a ruote simmetriche e dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni:2
    1. 3 attrezzi sportivi indivisibili di una larghezza massima di 2,55 m trasportati su rimorchi per attrezzi sportivi;
    2. 4 balle di fieno e di paglia e carichi simili sino a una larghezza di 2.55 m per trasporti agricoli e forestali;
    3. fieno, paglia e carichi simili sciolti per trasporti agricoli e forestali; in questo caso, tuttavia, nessun oggetto solido deve sporgere dalla sagoma del veicolo senza carico;
    d.5velocipedi e ciclomotori fissati dietro ai veicoli a motore, a condizione che la loro sporgenza non superi i 20 cm da una parte e dall’altra (art. 38 cpv. 1bisOETV6) e la larghezza complessiva non superi i 2 m.7
  3. Sui veicoli a motore, il carico può sporgere anteriormente di 3 metri al massimo a contare dal centro del dispositivo di guida; sui veicoli a motore e sui rimorchi il carico può sporgere posteriormente di 5 m al massimo a contare dal centro dell’asse posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori, se supera la superficie di carico.8
  4. Nei veicoli a motore, le merci possono essere trasportate soltanto su un piano di carico. Per motivi impellenti, l’autorità cantonale può permettere eccezionalmente il trasporto di merci speciali con gru, forche sollevatrici e simili. Essa ordina le necessarie misure di sicurezza.
  5. Si devono adottare misure opportune volte ad assicurare che i carichi o parti di essi non possano essere facilmente spostati dal vento; quanto precede non si applica ai veicoli con una velocità massima per costruzione di 40 km/h.9
  6. Sulla superficie di carico situata davanti o accanto al conducente, possono essere trasportati soltanto carichi che non ostacolano la visuale.
  7. Quando per causa del ghiaccio vi è pericolo di strada sdrucciolevole, non può essere trasportata alcuna merce impregnata d’acqua che potrebbe gocciolare sulla strada pubblica, come ghiaia, sabbia e simili.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).

  5. Introdotta dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2000 (RU 2000 2883). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28).

  6. RS 741.41

  7. Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 19 feb. 1992, in vigore dal 1° apr. 1992 (RU 1992 536).

  8. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.