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Art. 65

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 9 cpv. 1 LCStr)^1^

  1. La lunghezza dei veicoli, senza il carico, non deve superare:
Metri
a. autoveicoli, esclusi gli autobus12,00
b. rimorchi, esclusi i semirimorchi12,00
c. autobus a due assi13,50
d. autobus a più di due assi15,00
e. autoarticolati16,50
f. autotreni18,75
g. autobus snodati18,75.2
  1. Nel caso degli autobus snodati e degli altri autobus, compresi gli accessori amovibili quali i box porta-sci, non deve essere superata la lunghezza massima di cui al capoverso 1.3
  2. In caso di veicoli specialmente equipaggiati per il trasporto di veicoli a motore con ruote disposte simmetricamente, i dispositivi d’appoggio per mantenere a posto i veicoli trasportati possono superare la lunghezza ammessa al massimo di 1,10 m posteriormente e al massimo di 0,50 m anteriormente nei limiti dello sbalzo ammesso (art. 73 cpv. 3).
  3. In caso di autoarticolati che trasportano container e contenitori analoghi lunghi 45 piedi nell’ambito del trasporto combinato non accompagnato, la lunghezza ammessa di cui al capoverso 1 lettera e può essere superata, anche a vuoto, al massimo di 0,15 m.4
  4. In caso di veicoli a motore pesanti dotati di cabina del conducente aerodinamica allungata o di serbatoi di idrogeno o batterie per l’alimentazione (art. 94 cpv. 1^ter^OETV^5^) possono essere superate le lunghezze di cui al capoverso 1 lettere a ed e, purché non ne derivi una maggiore capacità di carico e siano rispettate le condizioni relative al percorso circolare di cui all’articolo 65a .6
  5. In caso di autotreni dotati di cabina del conducente aerodinamica allungata o di serbatoi di idrogeno o batterie per l’alimentazione può essere superata la lunghezza di cui al capoverso 1 lettera f e all’articolo 9 capoverso 1 LCStr, purché non ne derivi una maggiore capacità di carico e siano rispettate le condizioni relative al percorso circolare di cui all’articolo 65a .7

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3565).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3565).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2649).

  5. RS 741.41

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 13).

  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 al 31 dic. 2030 (RU 2022 13).

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