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Art. 64

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 9 cpv. 1 e 4, 20, 25 LCStr)^1^

  1. La larghezza dei veicoli a motore e dei rimorchi non deve superare 2,55 m; quella dei veicoli climatizzati le cui carrozzerie fisse o amovibili sono equipaggiate appositamente per il trasporto di merci a uno stato di temperatura determinato e le cui pareti laterali, compreso l’isolamento termico, hanno uno spessore di almeno 45 mm, non deve superare 2,60 m.2Per lo sbalzo laterale si applica l’articolo 73 capoverso 2.
  2. I veicoli di lavoro, i veicoli adibiti al trasporto di bestiame, i veicoli aventi una velocità massima di 30 km/h, i veicoli agricoli e forestali aventi una velocità massima di 40 km/h e i veicoli a trazione animale aventi una larghezza massima di m 2,55 possono circolare anche sulle strade segnalate con una larghezza massima di m 2,30.3
  3. I dispositivi sgombraneve possono essere più larghi del veicolo, con il quale sono usati; tuttavia devono essere contrassegnati in modo ben visibile.

Footnotes

  1. Introdotto dall’all. 1 cifra II n. 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU 1995 4425). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004,in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).

  3. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

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