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Art. 61

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 30 cpv. 1 LCStr)

  1. Sui posti in piedi autorizzati dei veicoli adibiti al trasporto di cose può essere trasportato solamente il personale necessario per caricare, scaricare e sorvegliare il carico.
  2. Sui seguenti veicoli, i fanciulli fino a 7 anni devono essere sorvegliati da un passeggero di età superiore a 14 anni oppure viaggiare in un seggiolino per fanciulli sicuro:
    1. sui veicoli a motore agricoli e forestali e i loro rimorchi;
    2. sui trattori industriali con una velocità massima di 40 km/h, sui carri con motore e sui carri di lavoro come anche i loro rimorchi, nella misura in cui sono utilizzati per trasporti agricoli e forestali.1
  3. Sui veicoli di cui al capoverso 2 possono essere trasportate per brevi tratti persone nel quadro dell’articolo 86 capoverso 1 lettera c anche sul ponte di carico e sul carico, quando è garantita un’adeguata protezione e i posti autorizzati non sono sufficienti.2
  4. Per interventi del servizio antincendio, della protezione civile o della polizia, per spostamenti con veicoli cingolati o l’impiego di veicoli militari nel quadro di manifestazioni non militari né controllate dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport oppure per traslochi e simili, l’autorità cantonale può permettere altri trasporti di persone su autoveicoli adibiti al trasporto di cose, su veicoli agricoli e forestali e relativi rimorchi. Essa prescrive i necessari provvedimenti di sicurezza.3
  5. Più di nove persone possono essere trasportate su autoveicoli adibiti al trasporto di cose o autotreni soltanto se ciò è previsto nella licenza di circolazione; ne è presupposto una sufficiente assicurazione sulla responsabilità civile.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

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