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Art. 60

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 30 cpv. 1 LCStr)

  1. .1
  2. Il numero di persone trasportate in e su veicoli a motore e i loro rimorchi non deve superare quello dei posti autorizzati. Durante la corsa devono essere utilizzati i posti autorizzati; negli autobus è permesso lasciare per breve tempo il posto a sedere.2
  3. Sui veicoli cingolati possono essere eccezionalmente trasportati feriti e altre persone addette a prestare assistenza al di fuori dei posti a sedere ammessi, se è garantita una protezione adeguata.3
  4. È vietato trasportare persone in compartimenti di autoveicoli che non si possono aprire dall’interno; sono eccettuati i trasporti di polizia.
  5. Se i veicoli a motore, tranvie e ferrovie su strada sono in moto, è vietato salirvi, scendervi e sporgersi.
  6. Conducenti e passeggeri non possono far sporgere né gettare alcun oggetto dal veicolo, salvo nei cortei su percorso chiuso.

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° ott. 1994 (RU 1994 816).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

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