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Art. 43

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 46 cpv. 2, e 47 cpv. 1 LCStr)

  1. I conducenti di velocipedi e di ciclomotori non devono circolare accanto ad altri velocipedi o ciclomotori. Sempreché non ostacolino il traffico, possono tuttavia circolare affiancati a due:
    1. se circolano in formazione chiusa di oltre dieci velocipedi o ciclomotori;
    2. se la circolazione dei velocipedi e dei ciclomotori è densa;
  1. sulle ciclopiste e sulle piste di cicloturismo indicate da segnali su strade secondarie;
  2. 1 nelle zone d’incontro.2

2. I conducenti di motoveicoli non devono circolare né affiancati, né accanto a velocipedi o a ciclomotori. I ciclisti e i conducenti di ciclomotori non devono circolare accanto a motoveicoli.

Footnotes

  1. Introdotta dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).

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