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Art. 42

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 19 cpv. 1, 46 cpv. 4, 47 cpv. 2 LCStr)1

  1. I motociclisti e i ciclisti devono occupare il posto loro destinato. I fanciulli possono usare un velocipede solo se riescono a pedalare.2
  2. I conducenti di motoveicoli e ciclisti non possono trasportare oggetti che impediscano loro di fare le segnalazioni o mettano in pericolo gli altri utenti della strada. La larghezza degli oggetti trasportati non deve superare 1 m.
  3. I ciclisti possono avanzare sulla destra di una colonna di veicoli a motore se vi è sufficiente spazio libero; è loro vietato di avanzare tra i veicoli della colonna. Essi non devono impedire alla colonna di proseguire né segnatamente porsi davanti a veicoli fermi.3
  4. I conducenti di ciclomotori e i conducenti di risciò elettrici la cui larghezza non supera 1,00 m devono attenersi alle norme per i ciclisti. Devono inoltre rispettare le velocità massime generali e quelle segnalate.4
  5. Qualora siano esclusi dall’obbligo di utilizzare ciclopiste (art. 64a cpv. 3 OSStr5), i conducenti di ciclomotori pesanti e veloci nonché di risciò elettrici la cui larghezza non supera 1,00 m possono circolare sulla carreggiata adiacente.6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1315).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5129).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 13).

  5. RS 741.21

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 26).

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