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Art. 3b

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 57 cpv. 5 LCStr)

  1. I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione.
  2. L’obbligo di portare il casco non è applicabile:
    1. ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h;
    2. alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h;
    3. alle persone in cabine chiuse;
    4. alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza;
    5. 1 alle persone su veicoli con una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h;
    6. ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione;
    7. 2 alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h;
    8. 3 ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate.
  3. Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all’allegato 2 OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 10774o SN EN 10785, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 26).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 26).

  3. Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 26).

  4. SN EN 1077, 2007, Caschi per la pratica dello sci alpino e per lo snowboard. La norma può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

  5. SN EN 1078, 2013, Caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle (skateboards) e pattini a rotelle. La norma può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

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