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Art. 3a

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 57 cpv. 5 LCStr)

  1. Nei veicoli provvisti di cinture di sicurezza il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli al di sotto dei 12 anni siano assicurati correttamente.1
  2. L’obbligo di allacciarsi con la cintura di sicurezza di cui al capoverso 1 non è applicabile:
    1. 2 alle persone le quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di allacciarsi con la cintura di sicurezza; per le corse all’estero l’autorità cantonale rilascia a queste persone un attestato medico d’esonero giusta la direttiva 91/671/CEE3;
    2. ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h;
    3. ai conducenti e passeggeri che circolano su strade rurali, strade forestali e entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h;
    4. ai conducenti durante le manovre effettuate a passo d’uomo;
    5. ai conducenti e ai passeggeri di autoveicoli nel traffico di linea regionale di imprese di trasporto in concessione;
    6. agli accompagnatori di persone particolarmente bisognose di assistenza in veicoli dei servizi sanitario e di trasporto di persone disabili;
    7. 4 ai conducenti e passeggeri di autoveicoli di lavoro, trattori e carri con motore se la velocità non supera 25 km/h.
  3. Ai passeggeri di autobus e minibus deve essere adeguatamente ricordato l’obbligo di allacciare la cintura di sicurezza.5
  4. Nei posti provvisti di cintura di sicurezza, i fanciulli al di sotto dei 12 anni devono essere assicurati con un dispositivo di ritenuta per fanciulli, ad esempio un seggiolino, omologato in base al regolamento UNECE n. 44 o n. 129 di cui all’allegato 2 OETV6. Ai dispositivi secondo il regolamento UNECE n. 44 si applica l’articolo 222r capoverso 3 OETV. L’impiego di tali dispositivi non è obbligatorio per:7
    1. fanciulli alti almeno 150 cm;
    2. fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su sedili appositamente previsti per fanciulli;
    3. fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su autobus;
    4. fanciulli di almeno sette anni che viaggiano su sedili con cinture addominali.8

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

  3. Direttiva 91/671/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate. GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/37/UE della Commissione del 27 febbraio 2014, GU L 59 del 28.02.2014, pag. 32.

  4. Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5129).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28).

  6. RS 741.41

  7. Nuovo testo giusta la cifra III dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 327).

  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).

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