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Art. 38

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 45 LCStr)

  1. Se, su strade a forte pendenza e su strade di montagna, veicoli dello stesso genere* non possono incrociare, il veicolo che discende deve fare marcia indietro, in quanto l’altro non si trovi vicino a uno spiazzo d’incrocio. L’incrocio di veicoli di diverso genere è disciplinato dall’articolo 9 capoverso 2 primo periodo.1
  2. .2
  3. Sulle strade postali di montagna, qualora l’incrocio o il sorpasso sia difficile, è obbligo attenersi ai cenni e alle istruzioni dei conducenti dei veicoli di linea.3

Footnotes

  1. Per. 2 introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 nov. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1583).

  4. Nota abrogata dalla cifra I dell’O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

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