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Art. 37

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 57 cpv. 1 LCStr)

  1. Le strade a senso unico sono equiparate alla metà destra di una strada aperta al traffico nei due sensi.
  2. Il conducente può passare a destra o a sinistra delle isole spartitraffico e degli ostacoli, come anche delle tranvie e delle ferrovie su strada in moto.
  3. La retromarcia è vietata, salvo nel parcheggiare, attaccare un rimorchio, ecc.

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