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Art. 20a

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 57 cpv. 1 LCStr)

  1. Le persone disabili e coloro che le trasportano possono godere delle seguenti facilitazioni di parcheggio se sono in possesso di un «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» (allegato 3 n. 2 OSStr1):
    1. 2 parcheggiare per tre ore al massimo in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di parcheggio; devono comunque essere sempre osservate le limitazioni di parcheggio di cui all’articolo 19 capoversi 2–4;
    2. 3 parcheggiare per un tempo illimitato nei parcheggi;
    3. parcheggiare per due ore al massimo nelle zone d’incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate dagli appositi segnali o demarcazioni; nelle zone pedonali vale la stessa autorizzazione a condizione che siano consentite eccezioni al divieto d’accesso alla zona.
  2. Le facilitazioni di parcheggio possono essere fatte valere soltanto:
    1. se il resto del traffico non è messo in pericolo o inutilmente ostacolato;
    2. se nelle immediate vicinanze non sono disponibili parcheggi liberi, utilizzabili da tutti senza limiti di tempo;
    3. se e fintanto che il conducente, sebbene non sia disabile, trasporta e accompagna persone disabili.
  3. Le facilitazioni di parcheggio non si applicano nelle zone di parcheggio gestite da privati.
  4. Il contrassegno di parcheggio per persone disabili va apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.4
  5. Un contrassegno di parcheggio viene rilasciato alle persone che comprovano, mediante certificato medico, una netta riduzione della capacità deambulatoria e ai detentori di veicoli che vengono utilizzati frequentemente e in modo dimostrabile per il trasporto di persone notevolmente disabili. Il contrassegno di parcheggio è rilasciato dall’autorità cantonale.

Footnotes

  1. RS 741.21

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).

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