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Art. 20

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 37 cpv. 2 LCStr)

  1. I veicoli sprovvisti delle targhe prescritte non devono essere lasciati in sosta sulle strade o sui parcheggi pubblici; è fatta eccezione per i parcheggi accessibili al pubblico, appartenenti a privati se questi autorizzano la sosta. L’autorità competente può permettere eccezioni in casi speciali.1
  2. .2
  3. .3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2005, con effetto dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

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