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Art. 25

741.013.1OOCCS-USTRFederal Office Ordinance1 ott 2008Fonte originale
  1. Il laboratorio deve:
    1. conservare i campioni di sangue e urina rimasti dopo le analisi in un congelatore a una temperatura inferiore o uguale a –18 °C nel loro contenitore originale per almeno un anno o, su ordine dell’autorità istruttoria, fino al termine della procedura;
    2. conservare per almeno cinque anni tutti i documenti e le registrazioni necessari ai fini della tracciabilità.
  2. Il laboratorio deve menzionare i termini minimi di conservazione nel rapporto d’esame o nella perizia.
  3. In casi particolari il mandante può esigere termini di conservazione più lunghi.

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