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Art. 24

741.013.1OOCCS-USTRFederal Office Ordinance1 ott 2008Fonte originale
  1. Se ordina una controperizia sulle analisi, l’autorità competente dovrà informare il laboratorio incaricato dello svolgimento delle stesse che si tratta di una controperizia.
  2. Il laboratorio che ha svolto le prime analisi sottoposte a verifica mette a disposizione dell’esperto incaricato dello svolgimento della controperizia il campione in questione e, se necessario, i rapporti relativi alle misurazioni della serie corrispondente.
  3. L’esperto deve illustrare il risultato della controperizia.
  4. Se la controperizia conferma il referto delle prime analisi, per la constatazione della guida in stato di ebrietà o sotto l’effetto di stupefacenti o medicamenti fa stato il referto delle prime analisi.

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