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Art. 20

741.013OCCSFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Sono effettuati controlli sulla durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti di veicoli a motore che sottostanno all’OLR 11e all’OLR 22.
  2. Nei confronti dei conducenti che sottostanno all’OLR 1, le autorità cantonali provvedono affinché ogni anno siano effettuati controlli durante il 3 per cento almeno dei giorni lavorativi, almeno il 30 per cento dei quali da effettuarsi nel quadro di controlli stradali e almeno il 50 per cento nel quadro di controlli nell’azienda.

Footnotes

  1. RS 822.221

  2. RS 822.222

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