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Art. 89p

741.01LCStrFederal Act1 ott 1959Fonte originale

Il sistema d’informazione serve all’adempimento dei seguenti compiti:

  1. per mezzo del sistema di rilevazione: fornire assistenza alle autorità competenti nell’ambito dell’esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli;
  2. per mezzo del sistema di valutazione:

1. stilare le relazioni in virtù dell’accordo del 21 giugno 19991fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia,

2. gestire e analizzare i dati relativi ai controlli della circolazione stradale,

3. elaborare le basi per la politica della sicurezza stradale.

Footnotes

  1. RS 0.740.72

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